La regione 25 febbraio 2010
Il Tribunale federale: ‘Proibito istigare la prole contro il genitore non affidatario’
Parlare male del genitore non affidatario ai propri figli è illegale e, in definitiva, punibile con la multa. Specialmente se ciò fa sì che i figli rifiutino di frequentarlo. A dirlo è la seconda camera di diritto civile del Tribunale federale, recentemente espressosi sul caso di una coppia turgoviese non coniugata e con quattro figli di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. Un caso che fa giurisprudenza e, essendo la prima sentenza di questo tenore, potrebbe avere effetti concreti anche sulle procedure ticinesi di separazione o divorzio.
La madre, a cui i quattro ragazzi erano stati affidati, da qualche tempo si opponeva alle visite a cui l’ex compagno avrebbe avuto diritto secondo una convenzione sottoscritta dai due nel 2001. La cinquantaduenne giustificava la sua decisione con il fatto che gli stessi figli non intendevano frequentare la figura paterna. Il padre si era dunque rivolto all’autorità tutoria, chiedendo che il suo diritto di visita fosse rispettato e che si procedesse ad una “mediazione forzata”, ovvero all’intervento di uno specialista per appianare le divergenze. Richieste osteggiate dalla madre, ma accolte e confermate dal dipartimento di Giustizia turgoviese, il quale ha pure richiamato la genitrice a volersi astenere dall’influenzare negativamente la relazione fra i figli e l’ex compagno. In caso contrario, aveva aggiunto il dipartimento, le sarebbe stata comminata una multa. Avuto torto anche dal tribunale cantonale, la madre si era rivolta a Losanna.
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Corriere del Ticino - Opinione - 26 febbraio 2010
ANDREA PROSPERO * Alienazione genitoriale e rifiuto di concedere il diritto di visita al genitore non affidatario; mediazione forzata e sanzioni penali a chi non osserva le regole: finalmente una chiara sentenza del Tribunale federale che fa scuola. La disgregazione della coppia è un problema che interessa lo Stato dal momento che genera povertà e innesca problemi sociali. In presenza di figli minorenni, il raggiungimento della separazione o del divorzio non esaurisce il conflitto: anzi lo estende dalla coppia ai figli. Figli mercificati, strumentalizzati, a cui si aggrappano quei genitori che, delusi dal loro partner, insegnano che l'altro genitore è capace di far soffrire e va tenuto lontano. Anche chi non si occupa di diritto di famiglia è a conoscenza di lancinanti separazioni coniugali che coinvolgono figli minorenni. In Ticino esiste da qualche anno l'Associazione genitori non affidatari (AGNA), creata con l'intento di sostenere i genitori, spesso i padri, che faticano a vedere i loro figli dopo la separazione o il divorzio e che promuove il principio della bigenitorialità: entrambi i genitori devono continuare a mantenere pari diritti nelle relazioni con i figli, malgrado l'intervenuta separazione o il divorzio. Il ricorso alla giustizia risulta allora l'unica soluzione legalmente plausibile. Ma il risultato è scoraggiante: in attesa di conoscere il verdetto del tribunale o dell'autorità tutoria passano mesi in cui i figli non vedono un genitore. il timer, in luoghi asettici e in presenza di specialisti che giudicano se quel genitore, che fino a prima della separazione godeva della piena fiducia dei propri figli, è ancora «capace» di essere un genitore e di stare con loro. Un dramma che in alcuni casi ha portato al suicidio del padre, alla crescita di figli condizionati a ritenere un genitore superfluo e pericoloso, innescando profondi conflitti di lealtà, con conseguenze disastrose per il loro sviluppo personale. È in questo contesto che si inserisce una sentenza che crea un importante precedente, emessa il 9 dicembre 2009 dal Tribunale federale di Losanna (5A_457/2009). re negativamente la relazione tra padre e figli. Il Dipartimento di giustizia del Canton Turgovia aveva confermato la decisione dell'autorità tutoria, precisando che qualora la madre non si fosse attenuta al rispetto del dispositivo la stessa sarebbe stata multata, in quanto la decisione era provvista della comminatoria dell'art. 292 CP. Il Tribunale cantonale del Canton Turgovia ha confermato la decisione del Dipartimento di giustizia. La madre ha ricorso al Tribunale federale, con esito negativo per lei.
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
Il Consiglio federale prende atto dei risultati della consultazione
Comunicati, DFGP, 16.12.2009
Berna. In futuro l’autorità parentale congiunta sarà la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Questa proposta ha raccolto ampi consensi in sede di consultazione. Mercoledì il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un messaggio in merito alla pertinente revisione del Codice civile.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di rendere l’autorità parentale congiunta la regola soltanto se i genitori si accordano su una convenzione. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una tale soluzione, poiché in tal modo il disciplinamento dell’autorità parentale potrebbe continuare a essere oggetto di trattative e tentativi di pressione. Il Governo conferma pertanto l’avamprogetto, secondo cui in caso di divorzio è mantenuta per legge l’autorità parentale congiunta.
La proposta del Consiglio federale di attribuire automaticamente l’autorità parentale congiunta in caso di riconoscimento del figlio da parte del padre è stata respinta dalla maggior parte dei partecipanti. L’avamprogetto verrà pertanto rielaborato, attribuendo come finora soltanto alla madre l’autorità parentale in caso di genitori non coniugati. L’autorità parentale congiunta sarà applicata soltanto con il consenso della madre oppure se il giudice decide in tal senso su azione del padre. Tale soluzione risponde alla logica della convivenza, nella quale gli interessati in linea di massima regolano autonomamente la loro relazione.
L’autorità parentale congiunta non è minata
In sede di consultazione, alcuni partecipanti hanno chiesto di disciplinare in misura più dettagliata i diritti dei genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta. In particolare, il genitore che si occupa maggiormente del figlio deve disporre di competenze supplementari. L’autorità parentale congiunta significa tuttavia che i genitori prendono di principio in comune le decisioni che riguardano i loro figli. Pertanto non urge un regime speciale delle competenze decisionali; la legge disciplina unicamente come procedere in caso di questioni urgenti e quotidiane nonché in caso di disaccordo dei genitori.
Nomina di un curatore soltanto se necessario per il bene del figlio
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